martedì 2 novembre 2010

Verbale, notifica, accertamento

Prima di poter contestare la multa facendo ricorso bisogna attendere il verbale. Non si può ricorrere infatti contro l'eventuale foglietto appoggiato sotto il tergicristallo della macchina in caso di divieto di sosta, bisogna aspettare la notifica del vero verbale.
La consegna del verbale può avvenire contestualmente all'accertamento della contravvenzione (quando i Vigili o la Polizia vi fermano) oppure esso può essere successivamente notificato per posta.

La notifica del verbale, per essere valida, deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione.
Per data della notifica s'intende la data della spedizione del verbale e non quello della sua effettiva consegna. In caso di assenza del destinatario della notifica e dopo due tentativi di consegna da parte del postino, il verbale s'intende comunque notificato dopo 10 giorni di giacenza.
Per data dell'accertamento s'intende la data dell'effettiva identificazione del trasgressore.
Attenzione, quindi, i 90 giorni decorrono non dal giorno dell'infrazione, ma da quello dell'identificazione del proprietario della macchina.
Casi particolari:
  • vi fermano i vigili e vi contestano la mancata revisione del veicolo: la data decorre dal giorno dell'infrazione;
  • passate col rosso e i vigili non vi fermano: la data decorre dal giorno in cui i vigili ottengono dal PRA i vostri dati, risalendoci tramite la targa.
  • eccesso di velocità con autovelox di una macchina appena venduta: i vigili risalgono al vecchio proprietario, questo dimostra di non essere più in possesso dell'auto e comunica i dati del nuovo proprietario, la data decorre da quest'ultimo giorno.

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Il ricorso
Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?

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